In una frase
La fattispecie di alto rischio a cui quasi tutti pensano parlando di legal AI si collega all'autorità giudiziaria — non all'attività forense in quanto tale; la maggior parte degli strumenti di studio non è perciò un sistema ad alto rischio, mentre gli studi vi finiscono per una via del tutto diversa.
Che cosa dice davvero l'Allegato III n. 8 lett. a
La classificazione ad alto rischio della legal AI è discussa da mesi, per lo più senza uno sguardo al testo. L'Allegato III n. 8 lett. a del regolamento sull'IA — VO (EU) 2024/1689 — riguarda i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assisterla nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a fatti concreti; è equiparato l'uso analogo nella risoluzione alternativa delle controversie.
La parola «studio legale» non vi compare. Il criterio di collegamento è l'organo che decide, non l'attività giuridica: chi redige atti difensivi assiste una parte — non il giudice. La delimitazione non è banale: il confine con la risoluzione alternativa delle controversie è fluido e, nel dubbio, va chiarito con un avvocato.
Le eccezioni dell'Art. 6 Abs. 3 — e il loro prezzo
Anche quando un sistema ricade nell'Allegato III, esso non è considerato ad alto rischio ai sensi dell'Art. 6 Abs. 3, finché non sussiste un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. Sono indicati quattro gruppi di casi:
- un compito procedurale strettamente delimitato — formattazione, classificazione, estrazione;
- il miglioramento del risultato di un'attività umana già conclusa;
- il riconoscimento di schemi decisionali o di scostamenti da essi, senza sostituire la valutazione umana;
- un compito preparatorio rispetto a una valutazione ai sensi dell'Allegato III.
Due limitazioni vi appartengono: se il sistema effettua una profilazione di persone fisiche, resta ad alto rischio. E chi vi si richiama deve documentarlo ai sensi dell'Art. 6 Abs. 4 — un obbligo di motivazione, non un lasciapassare.
Dove gli studi finiscono comunque nell'ambito ad alto rischio
Il caso più probabile non ha nulla a che vedere con il legal tech: l'Allegato III n. 4 riguarda l'IA in materia di occupazione e gestione del personale — filtrare candidature, valutare candidati, distribuire annunci di lavoro. Uno studio che impieghi qualcosa del genere per il proprio reclutamento è utilizzatore di un sistema ad alto rischio e incontra gli obblighi dell'Art. 26: impiego secondo le istruzioni del fornitore, sorveglianza umana da parte di persone idonee, monitoraggio, registri, informazione dei dipendenti. Tali obblighi sono stati rinviati, tramite il «Digital Omnibus», al 2 dicembre 2027 — ma rinviato non significa abolito.
Due livelli sono da tempo applicabili a prescindere: gli obblighi di trasparenza dell'Art. 50 valgono dal 2 agosto 2026 — chi interagisce con un'IA deve poterlo riconoscere (maggiori informazioni). E l'Art. 4 richiede un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA. La cornice sanzionatoria arriva fino a 35 mln di euro o al 7 % del fatturato mondiale.
Quattro domande invece di una risposta forfettaria
La classificazione non segue la categoria di prodotto. Di regola queste domande portano avanti:
- Chi lo impiega? Un'autorità giudiziaria o qualcuno per suo conto — oppure una parte?
- Che cosa fa? Un compito procedurale strettamente delimitato — oppure una valutazione che preforma una decisione?
- La valutazione umana resta portante — oppure il sistema di fatto la sostituisce?
- Esiste un secondo impiego in studio? Selezione del personale, controllo degli accessi, affidabilità creditizia.
Limiti di questo inquadramento
Questo testo inquadra un contesto normativo, non risponde a un caso concreto: la classificazione dipende dalla Sua finalità d'impiego, non dal nome del prodotto. Cautela con i fornitori che esibiscono «conforme all'AI Act» come marchio di qualità: un simile sigillo il regolamento non lo conosce. Solido è soltanto ciò che il fornitore rende noto.
→ Trasparenza sull'IA · Limiti del sistema · Compliance per studi legali · L'AI Act da agosto 2026




