Periodo di prova
Periodo iniziale concordato di un rapporto di lavoro di massimo sei mesi, durante il quale è possibile dare disdetta con un preavviso di due settimane.
Durante un periodo di prova concordato, della durata massima di sei mesi, il rapporto di lavoro può essere risolto con un preavviso di due settimane (§ 622 Abs. 3 BGB - Codice civile tedesco). Indipendentemente da ciò, la tutela generale contro il licenziamento ai sensi del Kündigungsschutzgesetz (Legge sulla tutela contro i licenziamenti) si applica solo quando il rapporto di lavoro è durato più di sei mesi (§ 1 KSchG). Ai fini del termine di preavviso, è determinante il momento in cui la disdetta viene ricevuta.
¹Nota: Questa definizione serve per una guida generale e non sostituisce la consulenza legale nei singoli casi.

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